Gent.mi Soci,
Vi informiamo che il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza epidemiologica nonchè la proroga delle disposizioni contenute nel Dpcm del 7 settembre fino al 15 ottobre 2020.
Con il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020), in vigore dall’8 ottobre 2020, viene introdotto l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e vengono ampliate le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli.
Qui di seguito riportiamo le principali novità contenute all’interno del decreto:
- I dispositivi di protezione individuale: devono essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione, “sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”: se si sta da soli o con il coniuge in montagna o in campagna l’obbligo decade, se si sta in una strada di città dove passano poche persone invece è valido. Eccezioni all’uso della mascherina: non vanno indossati a casa propria e sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non è obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
- Luoghi di lavoro: per le regole su distanze e mascherine negli uffici, nelle fabbriche e nei negozi continuano a valere i protocolli e linee-guida anti contagio già previsti. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Fino a scadenza dello stato d’emergenza, il 31 gennaio, si raccomanda a tutte le aziende pubbliche e private di far lavorare i dipendenti in smart working.
- Distanze: non sparisce il divieto di assembramento. Tra le persone si deve mantenere la distanza di un metro, due metri se si fa sport.
- Febbre e quarantena: Si confermano sia l’obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre sia le regole già previste sulla quarantena.
- Tamponi obbligatori: chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Ad oggi l’obbligo del test molecolare o antigenico è previsto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia. Salgono dunque a nove i Paesi europei verso i quali si irrigidiscono i controlli.
Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della Salute.
Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.
Cordiali saluti
La Segreteria