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Dpcm del 13 ottobre e la lista completa degli sport amatoriali vietati

LINK documento integrale del DPCM 13 ottobre 2020

Su segnalazione del Comitato tecnico scientifico è stato chiesto di limitare queste disposizioni al solo livello amatoriale e il governo ha assecondato la richiesta. In ogni caso le sessioni di allenamento degli atleti (un discorso che riguarda non solo il professionismo) degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive.

Cosa si può fare a livello amatoriale

Nuoto, palestra, TENNIS, padel, footing e tutti gli sport che non prevedano contatto.

Cosa NON si può fare a livello amatoriale

Calcio (e derivati – CALCETTO -), basket, pallavolo, beach volley, i balli di coppia e di gruppo, boxe, arti marziali e tutti altri sport che prevedano contatto.

L’utilizzo della mascherina

Riguardo il delicato tema dell’utilizzo della mascherina, ecco le disposizioni: in caso di passeggiata (definita “attività motoria”) occorre indossarla, se invece si va a praticare sport (“jogging” e “footing” ci rientrano, in quanto “riconducibili all’attività sportiva”) non è necessaria.

Lo Jogging esprime l’attività consistente nell’andare a correre, chi pratica jogging è libero da ogni fattore di agonismo e di tecnica.
Lo scopo è quello di tenersi in forma senza necessariamente preparare il proprio fisico ad un evento sportivo, come una maratona, o cercare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni. In sintesi, è un voler stare bene con sé stessi.
Il Running invece è un allenamento costante, a differenza dello jogging che si basa sulla saltuarietà della prestazione. Altri elementi di distinzione sono il rilievo cronometrico dei tempi, della distanza percorsa, lo stabilire se aumentare o diminuire la velocità e così via.
Il Footing significa appoggio del piede ed è un tipo di corsa lento che si basa principalmente sulla resistenza nel tempo, e che permette di ottenere diversi vantaggi quali il dimagrimento della persona, la prevenzione di patologie cardiovascolari come l’infarto e la diminuzione dello stress.

Emergenza Covid-19. Prorogate fino al 15 ottobre le misure di sicurezza.

Gent.mi Soci,

Vi informiamo che il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza epidemiologica nonchè la proroga delle disposizioni contenute nel Dpcm del 7 settembre fino al 15 ottobre 2020.
Con il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020),  in vigore dall’8 ottobre 2020, viene introdotto l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e vengono ampliate le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli.

Qui di seguito riportiamo le principali novità contenute all’interno del decreto:

  • I dispositivi di protezione individuale: devono essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione, “sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”: se si sta da soli o con il coniuge in montagna o in campagna l’obbligo decade, se si sta in una strada di città dove passano poche persone invece è valido. Eccezioni all’uso della mascherina: non vanno indossati a casa propria e sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non è obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
  • Luoghi di lavoro: per le regole su distanze e mascherine negli uffici, nelle fabbriche e nei negozi continuano a valere i protocolli e linee-guida anti contagio già previsti. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Fino a scadenza dello stato d’emergenza, il 31 gennaio, si raccomanda a tutte le aziende pubbliche e private di far lavorare i dipendenti in smart working.
  • Distanze: non sparisce il divieto di assembramento. Tra le persone si deve mantenere la distanza di un metro, due metri se si fa sport.
  • Febbre e quarantena: Si confermano sia l’obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre sia le regole già previste sulla quarantena.
  • Tamponi obbligatori:  chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Ad oggi l’obbligo del test molecolare o antigenico è previsto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia. Salgono dunque a nove i Paesi europei verso i quali si irrigidiscono i controlli.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della Salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Cordiali saluti

La Segreteria

Classifiche FIT: pubblicate le promozioni in vigore dal 12/10/2020 e fino al 29/11/2020 si possono mettere insieme ancora punti utili per la stagione prossima.

Il 6 ottobre 2020 sono state pubblicate le promozioni di tutti i giocatori che hanno già maturato i punti necessari e che avranno validità a partire da lunedì 12 ottobre.  

ATTENZIONE che le promozioni non troveranno applicazione per i tornei individuali in corso o per quei tornei le cui iscrizioni scadono prima di tale termine.

Link delle promozioni

PROMOZIONI IN CAMPO FEMMINILE

PROMOZIONI IN CAMPO MASCHILE

RICORDA: Si possono racimolare più punti possibile fino al mese di novembre (ENTRO max il 29 NOVEMBRE).

METODO CLASSIFICHE FEDERALI 2020

RECAP: Quest’anno per stilare le graduatorie che saranno di riferimento per la prossima stagione 2021 verranno conteggiati tornei e gare a squadre fino al 29 novembre.

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